CIRCOLARE 6 maggio 1997, n.559 C 50 065 E 97
Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Pubblicato su: GU n. 122 del 28-5-1997 pag 39


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MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare (PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008

Roma, 12 maggio 2008

oggetto:armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di trento.

" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"

direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi


 

Decreto Lege 204 del 26 ottobre 2010

Art. 6 comma 6.
Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra I fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali cheutilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

 

LEGGE 157/92 SULLA CACCIA

E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.